Art. 15.
(Disposizioni finali).

      1. Il testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché i relativi decreti attuativi, sono abrogati.
      2. I numeri d'ordine 18 e 19 del titolo II della tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, sono abrogati.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'adeguamento della rispettiva normativa vigente in materia.
      4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.